Contributi pubblici. Servizio dell'Associazione in merito all'obbligo di pubblicazione ex L. 124/2017 e successive modifiche

Il Decreto Legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019 all’art. 35 ha riscritto i commi, dal 125 al 129, dell’art. 1 della Legge 124/2017, sugli obblighi di pubblicità richiesti ai percettori di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di cui hanno beneficiato nel precedente esercizio finanziario, erogate da Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, comprese le Camere di Commercio e le Agenzie o da enti pubblici economici, società controllate da pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica.

L’obbligo pubblicitario interessa tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, sia individuali, sia costituite in forma di società; le Associazioni, le Fondazioni e le Onlus.

Per le società tenute alla redazione del bilancio ordinario le informazioni relative ai contributi e agevolazioni ricevute dovranno essere inserite nella Nota Integrativa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute a redigere la nota integrativa, come ad esempio le micro imprese, le imprese individuali e le società di persone, dovranno pubblicare i dati di cui sopra entro il 30 giugno di ogni anno nei rispettivi siti Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio o, per le imprese non obbligate a redigerla, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza.

Ricordiamo comunque che l’obbligo in esame non riguarda le somme inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

La sanzione prevista per l’omessa comunicazione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro e, come sanzione accessoria, l’obbligo di pubblicazione entro i 90 giorni successivi dalla contestazione, trascorsi i quali scatterà la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

IL SERVIZIO È RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Riferimenti di contatto:

dott. Paolo Zorzenone

+39 0432 507377


Orario dello sportello:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 13:00, e dalle 14:30 alle 18:30; il venerdì dalle 8.30 alle 13.00.