Lavoro, decreto "Primo maggio". Il commento sulle prime anticipazioni

Dichiarazione del Presidente di Confapi FVG, Massimo Paniccia

Il 1° maggio 2023 il Consiglio del Ministri ha approvato due decreti legge in materia di diritto del lavoro e inclusione sociale. Al momento siamo in attesa delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dei testi definitivi. Fra le misure introdotte le principali sono: la riduzione del cuneo fiscale, l’innalzamento dei fringe benefit, le modifiche al contratto a termine.


Riduzione del cuneo fiscale per la parte contributiva

Si tratta di una misura che va ad aumentare il netto in busta paga dei lavoratori prevedendo una riduzione dei contributi previdenziali e che si cumula con gli altri esoneri previsti dalla Legge di Bilancio. Dal 1° luglio 2023 la percentuale di esonero sarà del 7% per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo inferiore a 25.000 euro e del 6% per i lavoratori tra 25.000 e 35.000 euro.

Per il Presidente Paniccia l’impatto per i lavoratori sarà sicuramente positivo, secondo una nostra simulazione questa misura comporterà un incremento medio mensile di circa 100 euro per i lavoratori dipendenti. Da sottolineare però che si tratta di una misura non strutturale, valida solo per il 2023 e che ha ad oggetto i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Avremmo preferito una riduzione anche della parte delle imposte (IRPEF).


Fringe benefit

Nel 2023 torna a cambiare la normativa dei fringe benefit, previsti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR. L’innalzamento della soglia non soggetta a contribuzione e a imposizione fiscale viene fissata a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori con figli a carico. Attualmente non è stato confermato l’innalzamento a 516 euro per tutti i lavoratori. Sono esentasse fino a 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per il Presidente Paniccia l’innalzamento dei fringe benefit è una misura molto gradita sia dalle Imprese che dai Lavoratori, perché l’unico modo che permette di erogare somme non soggette a tassazione e contribuzione. Per Paniccia l’innalzamento dovrebbe diventare strutturale e riguardare tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, così le Imprese si potrebbero dotare di piani welfare in maniera stabile.


Tempo determinato

Nella previsione del nuovo decreto l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi - non eccedente comunque i 24 mesi - tornerà ad essere giustificata da “ragioni tecniche, organizzative e produttive” - con una formula del tutto analoga a quella già prevista dal D.Lgs. n. 368/2000, quindi prima del Jobs act.

Viene inoltre rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva.

Per Paniccia, viste le attuali dinamiche del mercato del lavoro caratterizzate anche da una accentuata mobilità richiesta dai lavoratori, non si può che vedere con favore un uso più flessibile dei contratti a tempo determinato pur nel rispetto degli stessi limiti massimi già previsti dal Jobs act.

Positivo anche il fatto di non avere mantenuto oltre i 12 mesi, in assenza di previsioni del CCNL (come sembrava nelle prime bozze del decreto), la necessità di certificazione preventiva del contratto presso una delle sedi delle commissioni di certificazione.

Sembrerebbe però che si tratti di misure non del tutto strutturali e pertanto questo aspetto non contribuisce a garantire le esigenze di “certezza” che manifestano le Imprese.


Altre misure in materia di lavoro

Positivo il riscontro delle piccole e medie industrie sulle semplificazioni:

  • In materia di eliminazione dei limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).
  • Aumento numero rate di pagamento dilazionato dei debiti contributivi (passando dagli attuali 24 a 60 mesi).
  • Sul periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissato in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Ulteriori incentivi alle imprese per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di persone con disabilità (anche se non si tratta di misure strutturali).


Udine, 2 maggio 2023