Nuove regole sono attese nel breve futuro per la sicurezza dei prodotti immessi in commercio.
Per approfondire questo argomento, nei giorni scorsi si è svolto un incontro tecnico-formativo organizzato da CATAS SpA, con la collaborazione della nostra Associazione CONFAPI FVG, dal titolo "Sicurezza e sostenibilità per l'arredo: nuovi scenari in arrivo”.
L’incontro è servito per approfondire il nuovo Regolamento UE 2023/988 per la Sicurezza Generale dei Prodotti, noto anche come General Product Safety Regulation (GPSR), che diventerà obbligatorio dal 13 dicembre 2024 e che introduce significative novità per la sicurezza dei prodotti nel mercato europeo.
Di seguito approfondiamo alcune delle principali informazioni che possono interessare produttori, distributori ed esportatori.
Regolamento
L’Unione Europea il 23 maggio 2023 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo regolamento generale (2023/988) sulla sicurezza dei prodotti (GPSR).
La nuova normativa potenzia lo scambio informativo tra i produttori, gli importatori e i distributori relativamente ai prodotti.
Obiettivo dell'Unione Europea
Il Regolamento UE 2023/988 fornisce un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.
Il nuovo regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CE .
In pratica, sostituisce l’attuale direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti e l’attuale direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari, che garantiscono la sicurezza dei beni di consumo venduti sia offline che online.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati:
- disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione;
- soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti;
- ai prodotti offerti ai consumatori nell’Unione attraverso tutti i canali di vendita;
All'opposto, il regolamento non si applica:
- medicinali per uso umano o veterinario;
- prodotti alimentari e mangimi;
- piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato;
- sottoprodotti di origine animale;
- prodotti fitosanitari;
- attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi;
- aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
- oggetti d’antiquariato;
- prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.
Il regolamento stabilisce gli obblighi a carico degli operatori economici interessati e dei fornitori di mercati online. Inoltre, chiarisce le regole di vigilanza del mercato e i poteri delle autorità nazionali. È strettamente connesso ad altre normative dell’Unione pertinenti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato e il regolamento sui servizi digitali.
Requisiti di sicurezza dei prodotti
Il principio cardine del nuovo Regolamento è quello per cui gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:
a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
b) l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;
d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
i) se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.
Presunzione di conformità
Un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza nei casi seguenti:
a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
b) in assenza di norme europee pertinenti, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
Quando non si applica la presunzione di conformità, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:
a) le norme europee diverse da quelle pertinenti
b) le norme internazionali;
c) gli accordi internazionali;
d) i sistemi di certificazione volontaria;
e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
f) le norme nazionali;
g) lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
Informazioni sui prodotti non sicuri
Il principio generale esplicato dalla UE è quello che un prodotto considerato pericoloso in uno Stato membro dell’Unione sia pericoloso anche in tutti gli altri.
Quando viene richiamato un prodotto, le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in una lingua chiara e dettagliata e i consumatori hanno diritto a un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
In generale, le informazioni sui prodotti pericolosi devono essere messe a disposizione del pubblico tramite il portale Safety Gate al quale si può accedere al link: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home.
Operatore economico responsabile
Per ciascun prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, deve esistere un operatore economico responsabile nell’Unione (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un prestatore di servizi di logistica dell’Unione) incaricato di svolgere compiti relativi alla sicurezza del prodotto.
Obblighi dei fabbricanti
Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.
Il regolamento chiarisce che sui prodotti deve essere apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni prescritte devono essere riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. A ciò saranno affiancate le informazioni di contatto del produttore della merce.
I fabbricanti redigono una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che deve contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza, basandosi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante.
La quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica dovrà essere proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante.
Obblighi dei distributori
Il distributore deve immettere e vendere sul mercato solo prodotti sicuri e per farlo deve accertarsi che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni normative attuando, in caso di dubbio, le segnalazioni al fabbricante, all’importatore e alla piattaforma Satety Gate Business, al quale si può accedere al link: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home.
Con riguardo agli obblighi informativi degli operatori economici in caso di vendite online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato. Pertanto, insieme al prodotto devono essere indicate le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento così da agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.
Obblighi dei fornitori dei mercati online
I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nell’intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti; di conseguenza dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. A tal proposito, l’uso di tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di controlli casuali automatizzati sul portale stesso.
I fornitori di mercati online dovrebbero perciò registrarsi sul portale Safety Gate al link: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home e inserire le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. A loro è richiesto inoltre di controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
Il portale Safety Gate
Il portale Safety Gate comprende tre elementi:
- un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni sui prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
- un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate);
- un portale web tramite il quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).
Sistema di tracciabilità
La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l’adozione di misure correttive. I fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme se l’operatore commerciale non ha fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Valutazione del rischio: metodologia e organismi
Per evitare che sia fatta una valutazione del rischio di un prodotto differente dai diversi Stati membri, il regolamento definisce la necessità di introdurre un meccanismo attraverso cui la Commissione possa fornire un parere su eventuali questioni controverse. La relativa relazione periodica dovrebbe essere presentata alla “rete per la sicurezza dei consumatori” formata appunto dalle autorità competenti dei vari Stati. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. Inoltre, la Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato, le cosiddette “indagini a tappeto”, nell’ambito delle quali si effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma anonima per verificarne la conformità al Regolamento.
Richiamo di prodotti
In caso di richiamo di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori usino i dati dei clienti che hanno a disposizione per informarli con avvisi per la sicurezza provvedendo perciò all’acquisizione dei contatti diretti attraverso programmi di fidelizzazione o sistemi di registrazione dei prodotti. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, quali: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità. L’avviso di richiamo dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo. Quanto al trattamento dei dati personali, qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi in cui ciò sia impossibile o sproporzionato.
Conclusioni finali
Il Regolamento UE 2023/988 è entrato in vigore il 12 giugno 2023 però la sua applicazione sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2024.
Questa normativa non rappresenta una novità, ma rafforza in maniera perentoria precedenti disposizioni sulla sicurezza dei prodotti. In particolare, la revisione si è resa necessaria a causa dell’aumento del commercio online e dei rischi di prodotti non sicuri venduti nell’UE. Il Regolamento ha una portata “orizzontale” e va a coprire tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, anche quelli regolati da normative specifiche, colmando eventuali lacune e zone grigie.
Il testo completo del regolamento è consultabile al link: Regolamento UE 2023/988.
L’ufficio Edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.